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Sez. 2, Sentenza n. 5213 del 28/07/1983 (Rv. 430086 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - RETRATTO SUCCESSORIO - IN GENERE - ATTO DI DIVISIONE - PATTUIZIONE RECIPROCA, DA PARTE DEI COEREDI, DELLA PRELAZIONE IN FAVORE DI CIASCUNO DI ESSI PER IL CASO DI VENDITA DEI BENI ASSEGNATI - RETRATTO SUCCESSORIO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430086-01

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - RETRATTO SUCCESSORIO - IN GENERE - ATTO DI DIVISIONE - PATTUIZIONE RECIPROCA, DA PARTE DEI COEREDI, DELLA PRELAZIONE IN FAVORE DI CIASCUNO DI ESSI PER IL CASO DI VENDITA DEI BENI ASSEGNATI - RETRATTO SUCCESSORIO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*

Il retratto successorio, suscettibile di effetti reali, mirando ad evitare l'ingresso di terzi estranei nella comunione ereditaria, ha per suo indefettibile presupposto il perdurante stato di comunione e, pertanto, non è configurabile nell'ipotesi in cui, in un atto di divisione del patrimonio ereditario, i coeredi condividenti pattuiscano reciprocamente, con effetti meramente obbligatori, la prelazione in favore di ciascuno di essi per il caso di vendita dei beni che, a seguito della divisione, vengono attribuiti in proprietà esclusiva e solitaria ai vari condividenti. (V 3152/69, mass n 343121).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 732

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)