Sez. 3, Sentenza n. 24220 del 27/11/2015 (Rv. 638097 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA | Obbligo d'informazione - Oggetto - Esami diagnostici effettuabili da una gestante per conoscere preventivamente patologie fetali - Inadempimento - Oneri probatori - Conseguenze - Risarcimento del danno all'autodeterminazione anche procreativa.
RESPONSABILITÀ CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA
In materia di attività medico-chirurgica, l'obbligo di informare la gestante degli esami diagnostici effettuabili preventivamente per conoscere patologie fetali, idonee ad orientare la scelta tra l'interruzione o la prosecuzione della gravidanza, assume autonomo rilievo, nel rapporto contrattuale, rispetto a quello relativo alla verifica degli esiti di esami già effettuati ed alla valutazione della necessità di approfondimenti, sicché la sua violazione implica una responsabilità contrattuale del professionista fondata sulla lesione di un diritto all'autodeterminazione a scelte non solo terapeutiche ma anche procreative, spettando al sanitario, a fronte della mera allegazione dell'inadempimento di siffatto obbligo di informazione, dare la prova di averlo, invece, adempiuto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2236, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Costituzione art. 13, Costituzione art. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)