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Sez. 3, Sentenza n. 4540 del 08/03/2016 (Rv. 639375 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA | Ecografia morfologica fetale - Visualizzazione parziale del feto - Necessità di esame presso un centro maggiormente specializzato - Obbligo del medico di informare il paziente - Fondamento - Configurabilità - Limiti.
Stato
decisa il 2016-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639375-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA

In tema di responsabilità medica, l'obbligo gravante sulla struttura sanitaria e sul medico di informare la paziente, che ad essi si sia rivolta per i controlli ecografici sul feto ai fini della relativa diagnosi morfologica (in particolare, nel caso in cui la visualizzazione del feto sia parziale), della possibilità di ricorrere a centri di più elevata specializzazione, sorge unicamente ove la struttura abbia assunto la relativa obbligazione di spedalità pur non disponendo di attrezzature all'uopo adeguate. .

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2236

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)