Sez. 1, Sentenza n. 1742 del 05/07/1966 (Rv. 323394 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CLAUSOLE DI STILE - DICHIARAZIONE DEL VENDITORE DI AVER COSTRUITO L'EDIFICIO VENDUTO.*
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CLAUSOLE DI STILE - DICHIARAZIONE DEL VENDITORE DI AVER COSTRUITO L'EDIFICIO VENDUTO.*
Lo stabilire se una determinata clausola contrattuale sia soltanto di stile, ovvero sia espressione di una concreta volonta negoziale con efficacia normativa del rapporto, e rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in Cassazione, se sorretto da adeguata e corretta motivazione. In base a tale principio deve ritenersi incensurabile in Cassazione il convincimento del giudice di merito che la dichiarazione, resa dal venditore, nell'atto di compravendita di un fabbricato, d'averlo egli stesso costruito, non avesse altro valore e scopo che quello di assicurare nei modi d'uso l'acquirente circa il carattere originario del diritto di proprieta trasmessogli, e non anche quello di voler assumere la veste e la responsabilita dell'appaltatore.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1669
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)