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Sez. 2, Sentenza n. 626 del 26/02/1976 (Rv. 379276 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO - INOSSERVANZA DEL TERMINE - IMPROCEDIBILITA DEL RICORSO - SCIOPERO DEL PERSONALE POSTALE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1976-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379276-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO - INOSSERVANZA DEL TERMINE - IMPROCEDIBILITA DEL RICORSO - SCIOPERO DEL PERSONALE POSTALE - IRRILEVANZA.*

Al fine dell'improcedibilita del ricorso per Cassazione, conseguente al deposito di esso nella cancelleria della Corte dopo la scadenza del termine di venti giorni dalla notificazione, e irrilevante la circostanza che detto ritardo sia stato determinato da agitazioni sindacali dei dipendenti postali, le quali abbiano impedito al difensore in Roma del ricorrente di ricevere gli Atti tempestivamente spediti da altro difensore, residente in diversa citta; l'adozione da parte degli indicati difensori del servizio postale, infatti, comporta accettazione dei rischi inerenti al mezzo di comunicazione prescelto, la cui eventuale inefficienza, pertanto, non puo giustificare l'inosservanza del termine perentorio stabilito per il deposito del ricorso. (V 2405/73, mass n 365782).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 134, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 134

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)