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Sez. 1, Sentenza n. 2405 del 06/09/1973 (Rv. 365782 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO - DEPOSITO TARDIVO - IMPROCEDIBILITA DEL RICORSO - TEMPESTIVA SPEDIZIONE POSTALE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1973-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365782-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO - DEPOSITO TARDIVO - IMPROCEDIBILITA DEL RICORSO - TEMPESTIVA SPEDIZIONE POSTALE - IRRILEVANZA.*

Deve ritenersi improcedibile il ricorso per Cassazione pervenuto in piego raccomandato nella cancelleria della Corte oltre i venti giorni dall'ultima notificazione alle controparti, a nulla rilevando che esso sia stato consegnato all'ufficio postale per la spedizione prima della scadenza del termine stabilito dall'art 369 cod proc civ. invero, colui che si avvale del servizio postale per il deposito del ricorso in Cassazione deve sopportare il rischio inerente al mezzo prescelto, e, quindi, qualsiasi eventuale ritardo addebitabile agli uffici postali non puo giustificare l'inosservanza del termine perentoriamente stabilito per il deposito. (Conf 478/71, mass n 350105).*

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 134, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 134, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)