Sez. 6, Sentenza n. 13350 del 01/06/1990 Ud. (dep. 11/10/1990) Rv. 185512 - 01
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - UDIENZA - REATI COMMESSI IN UDIENZA (GIUDIZIO IMMEDIATO) - POSSIBILITÀ DI ESCLUSIONE DEL DOPPIO GRADO DI GIURISDIZIONE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 COST. - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA - RAGIONE.*
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - UDIENZA - REATI COMMESSI IN UDIENZA (GIUDIZIO IMMEDIATO) - POSSIBILITÀ DI ESCLUSIONE DEL DOPPIO GRADO DI GIURISDIZIONE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 COST. - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA - RAGIONE.*
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 435 cod. proc. pen. 1930, in relazione all'art. 3 e 24 cost., per la esclusione del doppio grado di giurisdizione di merito nei confronti di un imputato giudicato in primo grado da un giudice superiore, anche dopo l'attribuzione alla Corte di appello della cognizione dei reati di Competenza sia del pretore sia del tribunale. Il principio del doppio grado di giurisdizione, infatti, non è costituzionalmente garantito e può essere escluso dal legislatore in considerazione di peculiari situazioni: sotto il profilo dell'art. 3 cost., l'esclusione trova razionale giustificazione nella collegialità del giudice dinanzi a cui è stato commesso il reato e nella esigenza di giungere rapidamente ad una decisione definitiva. (Conf mass n 174837).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Proc. Pen. art. 435 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)