Sez. 1, Sentenza n. 421 del 05/02/1975 (Rv. 373674 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - IN GENERE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - IN GENERE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
A norma della legge 1 dicembre 1970 n 898, il giudice puo pronunziare lo scioglimento del patrimonio soltanto quando abbia accertato sia la ricorrenza di una delle ipotesi di divorzio previste dall'art 3 della legge medesima, sia la irriversibilita della disgregazione familiare. Ambedue gli accertamenti sono rimessi alla valutazione del giudice del merito che e insindacabile in Sede di legittimita ove sia immune da errori di logica e di diritto e congruamente motivata. (Conf 974/74, mass n 368909).*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 1, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 2 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)