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Sez. 1, Sentenza n. 421 del 05/02/1975 (Rv. 373674 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - IN GENERE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1975-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373674-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - IN GENERE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

A norma della legge 1 dicembre 1970 n 898, il giudice puo pronunziare lo scioglimento del patrimonio soltanto quando abbia accertato sia la ricorrenza di una delle ipotesi di divorzio previste dall'art 3 della legge medesima, sia la irriversibilita della disgregazione familiare. Ambedue gli accertamenti sono rimessi alla valutazione del giudice del merito che e insindacabile in Sede di legittimita ove sia immune da errori di logica e di diritto e congruamente motivata. (Conf 974/74, mass n 368909).*

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 1, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 2 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)