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Sez. 1, Sentenza n. 974 del 08/04/1974 (Rv. 368909 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - IN GENERE - SUSSISTENZA D'UNA DELLE IPOTESI PREVISTE DALL'ART 3 DELLA LEGGE N 898 DEL 1970 ED IMPOSSIBILITA DEL RISTABILIMENTO DELLA COMUNIONE SPIRITUALE E MATERIALE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1974-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368909-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - IN GENERE - SUSSISTENZA D'UNA DELLE IPOTESI PREVISTE DALL'ART 3 DELLA LEGGE N 898 DEL 1970 ED IMPOSSIBILITA DEL RISTABILIMENTO DELLA COMUNIONE SPIRITUALE E MATERIALE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Secondo lo spirito e la testuale formulazione della legge 1 dicembre 1970, n 898, il giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile o la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso trascritto solo quando abbia accertato, sia la ricorrenza di una delle ipotesi di divorzio previste dall'art 3 della legge stessa, sia l'irreversibilita della disgregazione familiare. Entrambi gli accertamenti sono rimessi al giudice del merito, il cui apprezzamento - se immune da errori di logica o di diritto e congruamente motivato - si sottrae al Sindacato di legittimita.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 2 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)