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Sez. 3, Sentenza n. 4658 del 15/07/1988 (Rv. 459534 - 01)

LOCAZIONE - DURATA DELLA LOCAZIONE - IN GENERE - LOCAZIONE A TEMPO DETERMINATO - MANCANZA DI TEMPESTIVA DISDETTA - PROROGA DEL RAPPORTO - DISCIPLINA APPLICABILE.*
Stato
decisa il 1988-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459534-01

LOCAZIONE - DURATA DELLA LOCAZIONE - IN GENERE - LOCAZIONE A TEMPO DETERMINATO - MANCANZA DI TEMPESTIVA DISDETTA - PROROGA DEL RAPPORTO - DISCIPLINA APPLICABILE.*

Se in un contratto di locazione a tempo determinato le parti abbiano pattuito la rinnovazione tacita del rapporto in Mancanza di disdetta in un termine anteriore alla scadenza, qualora sia mancata la tempestiva disdetta, il rapporto prorogato resta disciplinato dal contratto originario. (Conf 3141/76, mass n 381917).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)