Sez. 3, Sentenza n. 3141 del 10/09/1976 (Rv. 381917 - 01)
LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA - PER MANCATA TEMPESTIVA DISDETTA - DISCIPLINA DEL RAPPORTO - CONTRATTO ORIGINARIO - VALIDITA - PERSISTENZA.*
LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA - PER MANCATA TEMPESTIVA DISDETTA - DISCIPLINA DEL RAPPORTO - CONTRATTO ORIGINARIO - VALIDITA - PERSISTENZA.*
Se in un contratto di locazione a tempo determinato le parti abbiano pattuito la rinnovazione tacita del rapporto in Mancanza di disdetta in un termine anteriore alla scadenza, qualora sia mancata la tempestiva disdetta il rapporto prorogato resta disciplinato dal contratto originario, e cio anche se le parti abbiano, nel periodo di proroga, sottoscritto annualmente denunce di contratto verbale di locazione, perche queste non implicano novazione, in difetto di espressa volonta novativa. Nell'ipotesi predetta, pertanto, rispetto al rapporto prorogato e operante la clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto originario. (V 2433/71, mass nn 353398 e 353399).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 1231, Cod. Civ. art. 1597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)