Sez. 1, Sentenza n. 5359 del 06/05/1992 (Rv. 477113 - 01)
Capacità della persona fisica - Rappresentanza e assistenza dell'incapace legale - Curatela - Curatore e curatore speciale - Assistenza | Capacità dell'inabilitato di stare in giudizio con l'assistenza del curatore - Sussistenza - Diritto di proporre impugnazione - Titolarità dell'inabilitato e non del curatore - Impugnazione proposta dal curatore nell'interesse dell'inabilitato - Inammissibilità.
Capacità della persona fisica - Rappresentanza e assistenza dell'incapace legale - Curatela - Curatore e curatore speciale - Assistenza
A norma del combinato disposto degli artt. 394 e 424 cod. civ. l'inabilitato può stare in giudizio come attore e come convenuto con l'assistenza del curatore. È pertanto inammissibile la domanda giudiziale, come l'impugnazione che sia proposta dal curatore ancorché nell'interesse dell'inabilitato, atteso che il curatore ha istituzionalmente solo funzioni di assistenza e di supporto, non di rappresentanza o di sostituzione processuale del suo assistito, cui spettano le manifestazioni di volontà processuale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 394, Cod. Civ. art. 424, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)