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Sez. 2, Sentenza n. 9634 del 15/11/1994 (Rv. 488621 - 01)

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - INTERDIZIONE GIUDIZIALE - TUTORE - PROVVISORIO | Nomina del curatore provvisorio dell'inabilitando - Perdita per l'inabilitando della capacità di stare in giudizio senza l'assistenza del curatore - Limiti.
Stato
decisa il 1994-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488621-01

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - INTERDIZIONE GIUDIZIALE - TUTORE - PROVVISORIO

La nomina, ai sensi del terzo comma dell'art. 419 cod. civ., del curatore provvisorio all'inabilitando anticipa cautelarmente gli effetti della pronuncia definitiva e priva, quindi, l'inabilitando della capacità di stare in giudizio senza l'assistenza del curatore, tranne che per gli atti del procedimento di inabilitazione, nel quale, in virtù della specifica disposizione dell'art. 716 cod. proc. civ., l'inabilitando può stare in giudizio e compiere da solo tutti gli atti del procedimento anche quando sia stato nominato il curatore provvisorio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 419 CORTE COST., Cod. Civ. art. 424, Cod. Proc. Civ. art. 716 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)