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Sez. 3, Sentenza n. 2830 del 26/02/2002 (Rv. 552578 - 01)

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE | Procedimento dinanzi al giudice di pace - Mancata celebrazione dell'udienza nel giorno indicato in citazione o nel processo verbale - Iscrizione della causa a ruolo e costituzione dell'attore - Termini - Conseguenze in tema di tardiva costituzione dell'opponente a decreto ingiuntivo.
Stato
decisa il 2002-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552578-01

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE

Il combinato disposto degli artt. 319 cod. proc. civ. e 57 disp. att. cod. proc. civ. va interpretato nel senso che, qualora dinanzi al giudice di pace non sia stata tenuta udienza nel giorno indicato in citazione o nel processo verbale, l'iscrizione a ruolo può essere effettuata anche successivamente alla data indicata in citazione, mentre la costituzione in giudizio dell'attore può essere effettuata fino al giorno dell'udienza effettivamente tenuta dal giudice designato, non esistendo norme che escludano detta costituzione direttamente in udienza, e non potendosi, peraltro, desumere tale forma di sbarramento dai principi generali posti a presidio del procedimento dinanzi al giudice di pace, con conseguente inapplicabilità, in tal caso, del principio secondo cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la tardiva costituzione dell'opponente va equiparata alla sua mancata costituzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 319 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 57, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 57

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)