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Sez. 1, Sentenza n. 25727 del 24/10/2008 (Rv. 605112 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ISCRIZIONE A RUOLO | Procedimento dinanzi al giudice di pace - Costituzione in giudizio nella prima udienza di trattazione - Ammissibilità - Conseguenze - Mancato deposito della procura al momento dell'iscrizione a ruolo - Successivo deposito nella prima udienza di trattazione - Nullità della citazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605112-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ISCRIZIONE A RUOLO

A differenza di quanto avviene per i giudizi dinanzi al tribunale, per i quali la parte che iscrive la causa a ruolo deve contestualmente costituirsi, nei giudizi dinanzi al giudice di pace, caratterizzati da semplificazione di forme, gli artt. 316, 319 cod. proc. civ. e 56 disp. att. cod. proc. civ. delineano un sistema in cui la costituzione in giudizio dell'attore può anche non coincidere con l'iscrizione della causa a ruolo ed essere, invece, formalizzata nella prima udienza di trattazione. Pertanto, il deposito del fascicolo di parte, con l'atto di citazione e gli altri documenti, effettuato in cancelleria contestualmente all'iscrizione a ruolo, deve intendersi finalizzato a tale iscrizione, e la citazione non può ritenersi nulla per carenza di procura, se quest'ultima sia depositata nella prima udienza di trattazione, in tal modo perfezionandosi la costituzione in giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 316 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 319 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 56

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)