Sez. 2, Sentenza n. 3448 del 29/12/1962 (Rv. 255071 - 01)
TRASCRIZIONE - EFFETTI - FINALITA - INFLUENZA SULLA VALIDITA DELL'ATTO - MANCANZA - EFFETTI DELLA MANCATA TRASCRIZIONE.*
TRASCRIZIONE - EFFETTI - FINALITA - INFLUENZA SULLA VALIDITA DELL'ATTO - MANCANZA - EFFETTI DELLA MANCATA TRASCRIZIONE.*
L'istituto della trascrizione ha il solo scopo di attuare una Forma di pubblicita al fine di tutelare la buona fede ed i diritti dei terzi, ma non ha alcuna influenza sulla sostanza e validita dell'atto; onde, un atto valido resta tale, anche se non trascritto, e avra sempre la sua efficacia normale di atto pienamente valido, salvo la concorrenza con altri Atti pure trascritti. (Conf 2204/57).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2644
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)