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Sez. 1, Sentenza n. 1287 del 12/05/1973 (Rv. 363882 - 01)

URBANISTICA - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITA COSTRUTTIVA EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - APPROVAZIONE - CON INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI DA PARTE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI - EFFICACIA - SOSPENSIONE.*
Stato
decisa il 1973-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363882-01

URBANISTICA - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITA COSTRUTTIVA EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - APPROVAZIONE - CON INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI DA PARTE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI - EFFICACIA - SOSPENSIONE.*

L'approvazione di un regolamento edilizio comunale da parte del ministro dei lavoro pubblici con integrazioni e modifiche deve ritenersi condizionata e la sua efficacia rimane sospesa fino al momento in cui il comune apporta le modificazioni e compie le integrazioni di cui al decreto ministeriale. (nella specie, si trattava del regolamento edilizio del comune di cortina d' ampezzo, approvato dal ministro dei lavori pubblici 'con le integrazioni relative alla zonizzazione e alle modifiche di cui alle premessè). (Conf 255071, mass n 349707; 2143/70, mass n 348276).*

Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)