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Sez. 5 - , Sentenza n. 32411 del 14/12/2018 (Rv. 652178 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - PERDITE, SOPRAVVENIENZE PASSIVE E MINUSVALENZE PATRIMONIALI | Partecipazioni in società - Liquidazione volontaria della società partecipata - Minusvalenza - Momento della realizzazione - Apertura della relativa procedura - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652178-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - PERDITE, SOPRAVVENIENZE PASSIVE E MINUSVALENZE PATRIMONIALI

In tema di determinazione dei redditi d'impresa, con riferimento alla svalutazione delle partecipazioni societarie, la mera apertura della procedura di liquidazione volontaria della società partecipata non determina alcuna minusvalenza, perché non consente di conoscere l'effettiva esistenza e l'entità della perdita di valore della partecipazione, potendo essere accertata solo dopo la cessione dei beni, con la chiusura della procedura liquidatoria.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/09/2002 num. 209 art. 1 com. 1 lett. B), Legge 22/11/2002 num. 265 art. 1, Cod. Civ. art. 2426

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)