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Sez. 5 - , Sentenza n. 32433 del 14/12/2018 (Rv. 652179 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE | Attività (e passività) fittizie o inesistenti - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652179-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE

In tema di redditi di impresa, per attività (o passività) fittizie devono intendersi le rappresentazioni contabili false sin dal momento della loro iscrizione in bilancio e per attività (o passività) inesistenti quelle in origine rispondenti a situazioni reali, che tuttavia nel corso degli esercizi hanno perso consistenza, pur continuando a figurare nel patrimonio dell'impresa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che, ai fini del condono cd. tombale richiesto da una società, aveva ritenuto illegittima l'eliminazione dalle scritture contabili di "fatture da ricevere", relative a premi riconosciuti, ma non ancora corrisposti, ai clienti, trattandosi di poste debitorie effettive e reali, non estinte per prescrizione, che la società non aveva potuto soddisfare solo a causa dell'omessa ricezione delle fatture da parte dei creditori).

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 14, Cod. Civ. art. 2114

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)