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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20354 del 28/09/2020 (Rv. 659254 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Periodo feriale - Disciplina di cui all'art. 3 l. n. 742 del 1969 - Giudizi di opposizione all'esecuzione - Sospensione feriale dei termini - Inapplicabilità - Connessione con domanda di risarcimento danni da responsabilità processuale o con domanda di distrazione delle spese in favore del difensore - Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659254-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE

Le cause di opposizione all'esecuzione sono escluse dalla sospensione feriale dei termini processuali ai sensi dell'art. 3 della l. n. 742 del 1969 e, a tal fine, a nulla rileva che, unitamente all'opposizione, sia stata proposta una domanda di risarcimento danni da responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., ovvero una domanda di distrazione delle spese in favore del difensore, e nemmeno ha influenza la circostanza che queste domande accessorie abbiano formato oggetto di autonoma impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha ricondotto alla previsione dell'art. 96 c.p.c. la richiesta, avanzata dalla parte contro l'agente della riscossione, di risarcimento del danno derivante da una illegittima iscrizione di ipoteca, qualificata come domanda accessoria rispetto a quella, principale, di opposizione all'esecuzione concernente le cartelle di pagamento sulla base delle quali la menzionata iscrizione era avvenuta).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)