Sez. 3, Sentenza n. 20745 del 28/09/2009 (Rv. 609441 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Periodo feriale - Disciplina di cui all'art. 3 legge n. 742 del 1969 - Giudizi di opposizione all'esecuzione - Sospensione feriale dei termini - Inapplicabilità - Connessione con domanda di risarcimento danni da responsabilità processuale o con domanda di distrazione delle spese in favore del difensore - Irrilevanza.
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE
Le cause di opposizione all'esecuzione sono escluse dalla sospensione feriale dei termini processuali ai sensi dell'art. 3 della legge n. 742 del 1969, ed a tal fine nulla rileva che, unitamente all'opposizione, sia stata proposta una domanda di risarcimento danni da responsabilità processuale aggravata ex art. 96 cod. proc. civ., ovvero una domanda di distrazione delle spese in favore del difensore, e nemmeno ha influenza la circostanza che tali domande accessorie abbiano formato oggetto di autonoma impugnazione.
Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)