diritto.io

Sez. 3 - , Sentenza n. 260 del 10/01/2017 (Rv. 642355 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE | Danni da insidia stradale – Responsabilità colposa ex art. 2043 c.c. – Concorso del fatto colposo del danneggiato – Astratta compatibilità con la responsabilità della P.A. – Obbligo del giudice di valutare la prevedibilità del pericolo unitamente all’efficacia causale della condotta omissiva colposa della Amministrazione nella determinazione del sinistro – Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642355-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE

In tema di responsabilità da negligente manutenzione delle strade, allorquando sia constatato il carattere insidioso del pericolo stradale, non segnalato dall'Amministrazione proprietaria, in violazione delle norme del codice della strada, il giudice, nell'accertare la responsabilità nella verificazione dell'evento dannoso, non può limitarsi a valutare la condotta del conducente sotto il profilo della prevedibilità del pericolo, ma deve al contempo valutare l'eventuale efficacia causale, anche concorrente, che abbia assunto la condotta omissiva colposa dell'Amministrazione nella produzione del sinistro. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ricondotto all’errata manovra del conducente la causa esclusiva della fuoriuscita di un veicolo dalla sede stradale, senza valutare l’incidenza causale della presenza di uno scalino, situato fra carreggiata e ciglio erboso ed occultato dalla folta vegetazione presente su di esso, ritenendo che allo stesso si estendano - indipendentemente dal regime giuridico della sua appartenenza - gli obblighi di manutenzione della P.A.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 14, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 22, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 28

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)