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Sez. 3, Sentenza n. 8847 del 13/04/2007 (Rv. 597533 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE | Danni da insidia stradale - Responsabilità colposa ex art. 2043 cod. civ. - Concorso del fatto colposo del danneggiato - Astratta compatibilità con la responsabilità della P.A. - Obbligo del giudice di valutare la prevedibilità del pericolo unitamente all'efficacia causale della condotta omissiva colposa della Amministrazione nella determinazione del sinistro.
Stato
decisa il 2007-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597533-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE

Allorquando sia accertato il carattere insidioso del pericolo stradale, non segnalato dall'Amministrazione proprietaria, in violazione delle norme del codice della strada (nella specie l'omessa segnalazione dell'altezza di un viadotto inferiore ai 4 metri, cui l'amministrazione pubblica è tenuta in virtù dell'articolo 61, primo comma, lettera b) del codice della strada e dell'articolo 118 del relativo regolamento di esecuzione), il giudice, nell'accertare la responsabilità nella verificazione dell'evento dannoso, non può limitarsi a valutare la condotta del conducente sotto il profilo della prevedibilità del pericolo, ma deve al contempo valutare l'eventuale efficacia causale, anche concorrente, che abbia assunto la condotta omissiva colposa dell'Amministrazione nella produzione del sinistro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Strada art. 61 com. 1 lett. B, (Reg. Esec. Cod. Strada art. 118)

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)