Sez. L, Sentenza n. 599 del 30/01/1985 (Rv. 438816 - 01)
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - CONTRATTI COLLETTIVI STIPULATI DA AZIENDE DI CREDITO DIVERSE DAL BANCO - APPLICABILITÀ AI DIPENDENTI DI QUESTO - ESCLUSIONE.*
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - CONTRATTI COLLETTIVI STIPULATI DA AZIENDE DI CREDITO DIVERSE DAL BANCO - APPLICABILITÀ AI DIPENDENTI DI QUESTO - ESCLUSIONE.*
La legge 14 luglio 1959 n. 741, delegando il governo ad emanare norme giuridiche aventi forza di legge nei confronti di tutti gli appartenenti alle medesime categorie, ha conferito giuridica Rilevanza non già a categorie astratte dalle attività produttive e professionali, cioè a nozioni merceologiche o tecnologiche, ma alle categorie quali risultano dalla spontanea organizzazione sindacale e dalla stipulazione collettiva; pertanto, non sono applicabili ai dipendenti del Banco di Napoli quei contratti collettivi recepiti in decreti presidenziali ai sensi di detta legge e così resi efficaci erga omnes, alla cui stipulazione il Banco non abbia partecipato e che contengano espressa limitazione della propria efficacia alle elencate aziende di credito aderenti all'assicredito, tra cui lo stesso Banco non era indicato. (Conf 1523/83, mass n 426356; (Conf 1517/83, mass n 426346).*
Riferimenti normativi: Legge 14/07/1959 num. 741 CORTE COST., DPR 02/01/1962 num. 501, DPR 02/01/1962 num. 668
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)