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Sez. L, Sentenza n. 1523 del 01/03/1983 (Rv. 426356 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - SOGGETTI - INDIVIDUAZIONE - RIFERIMENTO ALLE CATEGORIE - PORTATA - CONTRATTI COLLETTIVI STIPULATI DA DETERMINATE AZIENDE DI CREDITO DIVERSE DAL BANCO DI NAPOLI - APPLICABILITÀ AI DIPENDENTI DI QUEST'ULTIMO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426356-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - SOGGETTI - INDIVIDUAZIONE - RIFERIMENTO ALLE CATEGORIE - PORTATA - CONTRATTI COLLETTIVI STIPULATI DA DETERMINATE AZIENDE DI CREDITO DIVERSE DAL BANCO DI NAPOLI - APPLICABILITÀ AI DIPENDENTI DI QUEST'ULTIMO - ESCLUSIONE.*

La legge 14 luglio 1959 n. 741, delegando il governo ad emanare norme giuridiche aventi forza di legge nei confronti di tutti gli appartenenti alle medesime categorie, ha conferito giuridica Rilevanza non già a categorie astratte dalle attività produttive e professionali, cioè a nozioni merceologiche o tecnologiche, ma alle categorie quali risultano dalla spontanea organizzazione sindacale e dalla stipulazione collettiva; pertanto, non sono applicabili ai dipendenti del Banco di Napoli quei contratti collettivi recepiti in decreti presidenziali ai sensi di detta legge, e così resi efficaci erga omnes, alla cui stipulazione il Banco non abbia partecipato e che contengano espressa limitazione della propria efficacia alle elencate aziende di credito aderenti all'assicredito, tra cui lo stesso Banco non era indicato. (Conf 3100/82, mass n 421034; (Conf 1574/79, mass n 397920; (Conf 958/78, mass n 390289).*

Riferimenti normativi: Legge 14/07/1959 num. 741 CORTE COST., DPR 02/01/1962 num. 501

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)