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Sez. 3, Sentenza n. 11433 del 01/08/2002 (Rv. 556500 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO | Dichiarazioni unilaterali aventi natura confessoria e di riconoscimento di debito - Individuazione dell"intenzione delle parti" ex art. 1362 cod. civ. - Intenzione rilevante - Del solo dichiarante - Intenzione del destinatario delle dichiarazioni - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556500-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO

In tema di interpretazione degli atti negoziali, deve ritenersi che una serie di dichiarazioni unilaterali aventi tanto natura confessoria, quanto di riconoscimento di debito, postulino, sul piano interpretativo, una ricostruzione dell'"intenzione delle parti" (rilevante sotto il profilo di cui all'art. 1362 cod. civ.) afferente, in via esclusiva, alla volontà espressa dal dichiarante, e non certamente a quella - peraltro, del tutto ipotetica - del destinatario di quelle dichiarazioni, con conseguente irrilevanza della circostanza che, in un primo momento - prima, cioè, dell'accertamento del reale contenuto delle dichiarazioni -, il destinatario stesso abbia avuto un'inesatta conoscenza di queste.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)