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Sez. 3, Sentenza n. 259 del 13/01/1997 (Rv. 501698 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO | Promessa di pagamento titolata - Natura confessoria - Esclusione - Limiti - Coesistente dichiarazione confessoria - Compatibilità - Fattispecie in tema di factoring.
Stato
decisa il 1997-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501698-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO

La promessa di pagamento, anche se titolata, non ha natura confessoria, poiché non contiene una dichiarazione di scienza, ma una dichiarazione di volontà intesa a impegnare il promittente all'adempimento della prestazione oggetto della promessa, ma questo non esclude - pur nella distinzione concettuale delle due figure negoziali - che nello stesso documento siano contenute una promessa di pagamento (o la ricognizione di un debito) e la confessione, proveniente dal promittente, di fatti a lui sfavorevoli e pertinenti al rapporto fondamentale (nella fattispecie concreta la questione della identificazione della promessa di pagamento e della confessione si è posta, nel contesto di rapporti nascenti da un contratto di factoring, in relazione alla dichiarazione di accettazione della cessione del credito da parte del debitore ceduto, che aveva sottoscritto dei moduli di notificazione della cessione, recanti l'indicazione di avvenuta regolare esecuzione delle forniture di cui alle fatture in essi menzionate).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 2735

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)