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Sez. 1, Sentenza n. 3444 del 26/11/1971 (Rv. 355037 - 01)

FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DEI BENI IMMOBILI - ESPROPRIAZIONI IN CORSO - CONTINUAZIONE, SOSPENSIONE O SOSTITUZIONE CON ALTRE FORME DI ESPROPRIAZIONI - FACOLTA DEL CURATORE.*
Stato
decisa il 1971-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355037-01

FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DEI BENI IMMOBILI - ESPROPRIAZIONI IN CORSO - CONTINUAZIONE, SOSPENSIONE O SOSTITUZIONE CON ALTRE FORME DI ESPROPRIAZIONI - FACOLTA DEL CURATORE.*

Intervenuta la dichiarazione di fallimento, spetta soltanto all'ufficio fallimentare, sostituitosi a norma dell'art 107 legge fallimentare nella espropriazione individuale iniziata dal singolo creditore, decidere sulla convenienza di continuare la procedura o di sospendere il corso, ovvero di sostituirla con altre forme di espropriazione esclusivamente concorsuali o di devolverne l'oggetto come mezzo a fine per la realizzazione delle attivita fallimentari che i diritti ad essa relativi, ed acquisiti all'esecuzione concorsuale possono consentire.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 107, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 107

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)