Sez. 1, Sentenza n. 4743 del 29/05/1997 (Rv. 504753 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE | Procedura di espropriazione forzata immobiliare individuale sui beni del fallito, iniziata prima del fallimento - Successiva dichiarazione di fallimento - Effetti - Sostituzione automatica del curatore, al creditore, nella procedura individuale - Coesistente facoltà del curatore di trasferire l'esecuzione in sede fallimentare - Configurabilita '- Esercizio di tale facoltà - Effetti - Estinzione della procedura individuale e dei suoi effetti sin lì prodottisi - Esclusione - Perduranza degli effetti dell'indisponibilità prodotti dal pignoramento - Sussistenza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE
La disposizione di cui all'art. 107 della legge fall. prevede che, se prima della dichiarazione di fallimento, sia stata iniziata, da un creditore, l'espropriazione di uno o più immobili del fallito, il curatore si sostituisce, nella procedura, al creditore istante, nell'ambito di un'ipotesi di successione processuale che si rende del tutto peculiare, per il fatto di avere luogo a favore di un soggetto investito di funzioni pubbliche e di trovare la sua ragion d'essere nel divieto di azioni esecutive individuali, di cui all'art. 51 della legge fallimentare. La previsione di una siffatta sostituzione la quale risponde alla incontestabile opportunità di mettere a profitto le attività processuali complesse e dispendiose già poste in essere per l'instaurazione della procedura esecutiva individuale, e di risparmiare tempo, non esclude - tuttavia - la discrezionalità dell'ufficio fallimentare in ordine alla convenienza di continuare l'esecuzione davanti agli organi fallimentari, ovvero di non darvi più seguito, quando il fallimento possa chiudersi altrimenti, come per pagamento integrale al di fuori della liquidazione dell'attivo, o per concordato; ed è solo in una tale ultima evenienza che l'azione esecutiva immobiliare pendente all'atto della dichiarazione di fallimento diviene improcedibile e che gli atti del relativo processo rimangono privi di effetti giuridici non producendosi la conservazione degli effetti sostanziali del pignoramento.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 107, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 107, Legge Falliment. art. 51, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 51 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)