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Sez. 3, Sentenza n. 4223 del 25/02/1983 Ud. (dep. 05/05/1983) Rv. 158904 - 01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - IN GENERE - AMMINISTRATORE O LEGALE RAPPRESENTANTE - RESPONSABILITÀ PENALE - LIMITI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1983-02-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/158904-01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - IN GENERE - AMMINISTRATORE O LEGALE RAPPRESENTANTE - RESPONSABILITÀ PENALE - LIMITI - FATTISPECIE.*

L'amministratore o il legale rappresentante di una società di notevoli dimensioni deve essere ritenuto esente da ogni responsabilità in merito alle infrazioni ed alle violazioni di legge - non escluse quelle penali - verificatesi nell'Esercizio della impresa, allorché, in concreto, egli abbia preposto ai vari servizi e settori soggetti qualificati ed idonei, dotati della necessaria autonomia e dei poteri indispensabili per la gestione dei relativi affari. (fattispecie in tema di detenzione di alcool in violazione del relativo regime fiscale). (Conf mass n 146115; (Conf mass n 131943 in tema di norme assicurative e previdenziali).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 27 com. 1, Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Legge 28/03/1968 num. 415 art. 5, Legge 28/03/1968 num. 415 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)