Sez. 3, Sentenza n. 1015 del 21/04/1975 Ud. (dep. 20/01/1976) Rv. 131943 - 01
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE - AMMINISTRATORE DI SOCIETA - RESPONSABILITA PERSONALE PER LA VIOLAZIONE DI NORME PREVIDENZIALI - LIMITI.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE - AMMINISTRATORE DI SOCIETA - RESPONSABILITA PERSONALE PER LA VIOLAZIONE DI NORME PREVIDENZIALI - LIMITI.*
L'amministratore di una societa, essendo tenuto ad osservare ed a fare osservare tutte le Disposizioni imperative concernenti i molteplici aspetti dell'attivita aziendale, risponde personalmente anche nel caso di colposa inosservanza delle norme relative all'assistenza e previdenza dei lavoratori della condotta antigiuridica realizzata dai suoi dipendenti. Soltanto nelle aziende di notevoli dimensioni puo ammettersi una suddivisione di attribuzioni con assegnazione di compiti esclusivamente personali a determinati soggetti, i quali assumono personali responsabilita per fatti preveduti dalla legge come reati, ma occorre in tale evenienza, che la ripartizione dei compiti risulti in modo non equivoco da norme interne e risponda ad esigenze effettive, concrete e costanti dell'azienda. In ogni altro caso il datore di lavoro e l'unico obbligato all'osservanza di tutte le prescrizioni di legge in materia e risponde anche delle omissioni addebitabili a negligenza altrui, che sono ricollegabili, sul piano della responsabilita penale, alla propria Mancanza di diligenza, per non aver sorvegliato che gli adempimenti prescritti fossero puntualmente osservati.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 27, Cod. Pen. art. 42 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)