Sez. 1 - , Sentenza n. 5069 del 28/02/2017 (Rv. 644455 - 02)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - RIGETTO DELL'ISTANZA DI FALLIMENTO - IN GENERE | Procedimento per dichiarazione di fallimento - Decreto di rigetto - Giudicato preclusivo - Esclusione - Fondamento - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - RIGETTO DELL'ISTANZA DI FALLIMENTO - IN GENERE
Il decreto reiettivo dell'istanza di fallimento - al pari di quello confermativo del rigetto in sede di reclamo - non è idoneo al giudicato e non è, dunque, ricorribile per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., trattandosi di provvedimento non definitivo e privo di natura decisoria su diritti soggettivi, dal momento che nessun istante è portatore di un diritto all'altrui fallimento. Non essendo legato alla forma del provvedimento, ma al suo contenuto, l'inidoneità al giudicato riguarda anche il provvedimento di rigetto dell’istanza di fallimento in estensione del socio accomandante adottato unitamente alla sentenza dichiarativa di fallimento della società in accomandita semplice e del socio accomandatario.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 22 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 7, Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Legge Falliment. art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)