diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 6683 del 02/04/2015 (Rv. 634749 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - RIGETTO DELL'ISTANZA DI FALLIMENTO - RECLAMI | Decisione reiettiva - Impugnazione - Ricorso straordinario per cassazione - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634749-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - RIGETTO DELL'ISTANZA DI FALLIMENTO - RECLAMI

Il decreto reiettivo del reclamo che, a sua volta, ha respinto l'istanza di fallimento non è ricorribile per cassazione ex articolo 111, settimo comma, Cost., trattandosi di provvedimento non definitivo e privo di natura decisoria su diritti soggettivi, non essendo il creditore portatore del diritto al fallimento del proprio debitore.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Legge Falliment. art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)