Sez. 6, Sentenza n. 14414 del 19/12/1989 Ud. (dep. 02/11/1990) Rv. 185648 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE - PENA - UTILIZZAZIONE DEGLI STESSI ELEMENTI DI VALUTAZIONE PER LA DETERMINAZIONE DELLA PENA E PER IL DINIEGO DELLE ATTENUANTI GENERICHE - LEGITTIMITÀ.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE - PENA - UTILIZZAZIONE DEGLI STESSI ELEMENTI DI VALUTAZIONE PER LA DETERMINAZIONE DELLA PENA E PER IL DINIEGO DELLE ATTENUANTI GENERICHE - LEGITTIMITÀ.*
La regola per cui non può tenersi conto due volte dello stesso elemento a favore o contro il colpevole non si applica quando tale elemento non è l'unico rilevabile dagli Atti oppure non sia ritenuto dal giudice il solo prevalente e lecito e venga in considerazione per fini diversi, come, ad esempio, al fine di determinare la pena base e di stabilire se concedere o negare una circostanza attenuante. Legittimamente, pertanto, il giudice può valutare gli stessi elementi (nella specie gravità del fatto e precedenti penali dell'imputato) una prima volta per negare le attenuanti generiche e una seconda volta per determinare la misura della pena. (V mass n 150423; (V mass n 144961; (V mass n 144976; (Conf mass n 153261; (contra mass n 140434; (contra mass n 151746).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)