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Sez. 3, Sentenza n. 5120 del 09/03/2006 (Rv. 587337 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA - AZIONE GIUDIZIARIA DI RISARCIMENTO DEI DANNI | Legittimità della procedura - Contestazione - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587337-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA - AZIONE GIUDIZIARIA DI RISARCIMENTO DEI DANNI

In tema di riscossione coattiva delle imposte sui redditi, l'azione di risarcimento del danno proposta dall'esecutato nei confronti dell'ente esecutante postula l'affermazione della illegittimità o della invalidità dell'esecuzione, non essendo sufficiente l'allegazione di comportamenti soltanto inopportuni (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto la richiesta di risarcimento dei danni proposta per avere l'esattore proceduto alla pubblicazione dell'avviso di vendita dopo che il giudice tributario aveva sospeso l'efficacia della cartella esattoriale relativa ad una procedura che, seppure distinta, era oggettivamente connessa con quella degli attori).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 45, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 47, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)