Sez. 3, Sentenza n. 3523 del 08/03/2003 (Rv. 561008 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA - AZIONE GIUDIZIARIA DI RISARCIMENTO DEI DANNI | Proponibilità - Condizioni - Azione promossa prima dell'inizio dell'esecuzione, a seguito di notifica di avviso di mora - Ammissibilità.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA - AZIONE GIUDIZIARIA DI RISARCIMENTO DEI DANNI
In tema di riscossione coattiva delle imposte sui redditi, la disciplina dettata dagli artt. 53 e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46), secondo la quale l'azione risarcitoria davanti al giudice ordinario non può essere esperita dall'esecutato durante il corso dell'esecuzione, ma solo dopo il suo compimento, deve essere interpretata, data la sua natura speciale e riduttiva rispetto alla normativa generale, nei suoi rigorosi limiti, inerenti alla "ratio" di evitare interferenze fra l'azione in giudizio a tutela dei diritti soggettivi e l'esecuzione forzata esattoriale. Ne consegue che l'azione di risarcimento del danno è proponibile anche prima dell'inizio dell'esecuzione, a seguito della notificazione dell'avviso di mora, il quale è un atto che, ai sensi dell'art. 46 del citato d.P.R. n. 602 del 1973, precede l'inizio dell'espropriazione forzata.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 54 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 53 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)