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Sez. 5, Sentenza n. 32352 del 07/03/2014 Ud. (dep. 22/07/2014) Rv. 261939 - 01

IMPUGNAZIONI - EFFETTO ESTENSIVO | Limiti - Operatività anche per la condanna risarcitoria civile - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-03-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261939-01

IMPUGNAZIONI - EFFETTO ESTENSIVO

L'effetto estensivo dell'impugnazione concerne i soli casi in cui l'impugnazione investe, sia pure con eventuali ricadute civilistiche, il profilo della responsabilità penale e non anche quelli in cui la stessa attiene ad aspetti relativi ad interessi assunti come disponibili dall'ordinamento, sicché esso non opera in favore dell'imputato, coobbligato in solido, che non impugna il capo della sentenza che riguarda la sua condanna risarcitoria quando altro imputato coobbligato abbia invece scelto di censurare tale parte della decisione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non estensibile agli imputati non appellanti gli effetti della ordinanza con cui la Corte territoriale aveva dichiarato inammissibili alcune costituzioni di parte civile).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 78 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 587, Cod. Pen. art. 1306

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)