Sez. 4, Sentenza n. 12489 del 29/09/2000 Ud. (dep. 01/12/2000) Rv. 219234 - 01
PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - AZIONE CIVILE E AZIONE PENALE (RAPPORTI) | Esercizio nel processo penale dell'azione civile - Inammissibilità dell'appello del responsabile civile - Appello dell'imputato non attinente ai capi della sentenza riguardanti la azione civile - Effetto estensivo - Esclusione.
PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - AZIONE CIVILE E AZIONE PENALE (RAPPORTI)
Costituisce capo della sentenza passibile di passare in giudicato in conseguenza di omessa impugnazione, la statuizione con la quale il giudice, in caso di esercizio della azione civile nel processo penale, decide circa le restituzioni ed il risarcimento del danno derivante dal reato; ne consegue che, se l'appello del responsabile civile, avente ad oggetto unicamente i criteri di liquidazione del danno, la sua entità e la mancata applicazione del principio della compensatio lucri cum damno, sia stato dichiarato inammissibile, esso non può essere esaminato in virtù dell'effetto estensivo dell'appello proposto dall'imputato che non abbia -a sua volta- gravato i capi della sentenza riguardanti la azione civile.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 75 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 538 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 574 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 574 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 576 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 578, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 541 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 622
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)