Sez. 1, Sentenza n. 8328 del 12/11/1987 (Rv. 455901 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - GIUDIZIO RELATIVO - NUOVE RAGIONI GIURIDICHE - DEDUCIBILITÀ.*
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - GIUDIZIO RELATIVO - NUOVE RAGIONI GIURIDICHE - DEDUCIBILITÀ.*
Nell'opposizione ad ingiunzione fiscale l'opponente, il quale ha l'Onere di provare l'infondatezza della pretesa tributaria, anche nel corso del giudizio di primo grado come in Sede di gravame, può dedurre una nuova ragione giuridica a sostegno dell'infondatezza della pretesa dell'erario, nonostante sia decorso il termine di trenta giorni per proporre opposizione. (nella specie l'opponente, che aveva in un primo momento eccepito l'avvenuta prescrizione della pretesa fatta valere con l'ingiunzione, nel corso del giudizio di opposizione aveva dedotto di avere diritto a benefici di imposta). (V 2292/74, mass n 370684).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 345, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)