Sez. 1, Sentenza n. 2292 del 29/07/1974 (Rv. 370684 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - POSIZIONE PROCESSUALE DELL'OPPONENTE - VESTE DI ATTORE - ONERE PROBATORIO - DEDUZIONE IN APPELLO DI NUOVA CAUSA PETENDI - POSSIBILITA - CONDIZIONI - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO DELLA PRESCRIZIONE DEL TRIBUTO - AMMISSIBILITA.*
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - POSIZIONE PROCESSUALE DELL'OPPONENTE - VESTE DI ATTORE - ONERE PROBATORIO - DEDUZIONE IN APPELLO DI NUOVA CAUSA PETENDI - POSSIBILITA - CONDIZIONI - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO DELLA PRESCRIZIONE DEL TRIBUTO - AMMISSIBILITA.*
Nella opposizione ad ingiunzione fiscale - che apre l'adito ad un normale giudizio di cognizione - il contribuente, in veste di attore, ha l'Onere di provare l'infondatezza della pretesa tributaria. Restando invariato il petitum (che consiste nella richiesta di declaratoria di infondatezza della pretesa tributaria, con conseguente disapplicazione della ingiunzione fiscale illegittima) deve ritenersi operante, anche in tale materia, la regola per cui la parte puo, anche in appello, modificare la 'causa petendì a sostegno della domanda, purche restino immutati i presupposti di fatto della controversia e non si introducano nel giudizio nuovi temi di indagine e di decisione. Pertanto, anche l'opponente ad ingiunzione fiscale puo dedurre in Sede di gravame una nuova ragione giuridica (causa petendi) a sostegno della infondatezza della pretesa, e puo quindi anche dedurre la prescrizione del diritto della finanza di riscuotere il tributo, purche restino immutati (oltre il petitum), i fatti costitutivi dedotti in primo grado. (V 430'73, mass n 362413; 2952'72, mass n 360700; (V 202'71, mass n 349609; 43'71, mass n 349358).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2938, Cod. Proc. Civ. art. 345, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)