Sez. 1, Sentenza n. 26907 del 05/06/2001 Ud. (dep. 03/07/2001) Rv. 219888 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ISTIGAZIONE A DELINQUERE | Reato di pericolo concreto - Configurabilità - Esaltazione di un fatto di reato o del suo autore funzionale all'emulazione - Punibilità - Condizioni - Fattispecie.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ISTIGAZIONE A DELINQUERE
Il delitto di istigazione a delinquere, previsto dall'art. 414 cod. pen., è reato di pericolo concreto e non presunto; pertanto l'esaltazione di un fatto di reato o del suo autore finalizzata a spronare altri all'imitazione o almeno ad eliminare la ripugnanza verso il suo autore non è, di per sè, punibile, a meno che, per le sue modalità, non integri un comportamento concretamente idoneo a provocare la commissione di delitti, il cui accertamento, riservato al giudice di merito, è incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato. (Nella specie è stata ritenuta la sussistenza del reato nella pubblica apologia dell'omicidio di uno spacciatore di droga fatta da un sindaco in interviste a quotidiani e a un'emittente televisiva a diffusione nazionale, nelle quali costui aveva affermato che si sarebbe comportato nello stesso modo dell'omicida).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 414 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)