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Sez. 1, Sentenza n. 26907 del 05/06/2001 Ud. (dep. 03/07/2001) Rv. 219888 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ISTIGAZIONE A DELINQUERE | Reato di pericolo concreto - Configurabilità - Esaltazione di un fatto di reato o del suo autore funzionale all'emulazione - Punibilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-06-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219888-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ISTIGAZIONE A DELINQUERE

Il delitto di istigazione a delinquere, previsto dall'art. 414 cod. pen., è reato di pericolo concreto e non presunto; pertanto l'esaltazione di un fatto di reato o del suo autore finalizzata a spronare altri all'imitazione o almeno ad eliminare la ripugnanza verso il suo autore non è, di per sè, punibile, a meno che, per le sue modalità, non integri un comportamento concretamente idoneo a provocare la commissione di delitti, il cui accertamento, riservato al giudice di merito, è incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato. (Nella specie è stata ritenuta la sussistenza del reato nella pubblica apologia dell'omicidio di uno spacciatore di droga fatta da un sindaco in interviste a quotidiani e a un'emittente televisiva a diffusione nazionale, nelle quali costui aveva affermato che si sarebbe comportato nello stesso modo dell'omicida).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 414 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)