Sez. 1, Sentenza n. 1974 del 22/11/1983 Cc. (dep. 30/01/1984) Rv. 162402 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - CENNO SOMMARIO DEL FATTO CON L'INDICAZIONE DELLA NORMATIVA - MANDATO DI CATTURA EMESSO PER IL REATO DI ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - LEGITTIMITÀ.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - CENNO SOMMARIO DEL FATTO CON L'INDICAZIONE DELLA NORMATIVA - MANDATO DI CATTURA EMESSO PER IL REATO DI ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - LEGITTIMITÀ.*
L'art. 264, primo comma n. 2 cod. proc. pen., che non risulta modificato dall'art. 10 della legge n. 532 del 1982, prevede che il mandato di cattura può limitarsi a contenere un cenno sommario del fatto con l'indicazione degli articoli di legge che lo prevedono. Ne consegue che nel mandato di cattura per associazioni per delinquere non è necessaria l'indicazione nominativa dei partecipanti al sodalizio criminoso. (V mass n 156865; (V mass n 157196; (V mass n 158690; (V mass n 159735; (V mass n 160240).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 264 com. 1 n. 2, Legge 12/08/1982 num. 532 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)