Sez. 5, Sentenza n. 2559 del 01/09/1983 Cc. (dep. 19/09/1983) Rv. 160240 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - CRITERI.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - CRITERI.*
L'Obbligo della motivazione, imposto ai fini dell'emissione del provvedimento per la custodia preventiva, dall'art. 264, secondo comma cod. proc. pen., nel nuovo testo, viene adempiuto allorché sono enunciati gli elementi probatori tali da far ritenere probabile, allo stato degli Atti, la colpevolezza dell'imputato. Vanno, però, evitate formule generiche ripetitive dei dati normativi, pur mantenendosi nei limiti posti dal segreto istruttorio e previsti dall'art. 367 cod. proc. pen. con riferimento alla indicazione delle fonti.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 264 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 264 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 367, Legge 12/08/1982 num. 532 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)