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Sez. 3, Sentenza n. 6548 del 14/03/2013 (Rv. 625745 - 01)

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | In genere.
Stato
decisa il 2013-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625745-01

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE

Nel contratto di assicurazione, l'avverarsi del rischio come descritto nella polizza è il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo, mentre la sussistenza di una circostanza di fatto idonea a sussumere il rischio tra quelli esclusi dalla polizza è fatto impeditivo di quel diritto. Ne consegue che, ove un'assicurazione contro gli infortuni mortali preveda che il diritto all'indennizzo spetti nel caso di infortunio causato da sinistro stradale, mentre resti esclusa se la morte sia conseguenza di condizioni fisiche anormali della vittima, i beneficiari avranno l'onere di provare il nesso di causa tra sinistro e morte, mentre l'assicuratore avrà l'onere di provare la preesistenza di condizioni fisiche anormali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1919, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)