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Sez. 3, Sentenza n. 4234 del 16/03/2012 (Rv. 621633 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE | Contestazione dell'assicuratore in ordine all'oggetto della garanzia assicurativa - Onere probatorio - Spettanza all'assicurato - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621633-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE

In tema di assicurazione della responsabilità civile, qualora l'assicuratore, convenuto per l'adempimento del contratto, alleghi l'esclusione della garanzia, come delimitata alla luce dei criteri normativi di interpretazione del contratto, risolvendosi detta allegazione non nella proposizione di un'eccezione in senso proprio, ma nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda, egli non assume riguardo all'oggetto della copertura assicurativa alcun onere probatorio, che resta, perciò, immutato a carico dell'attore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1882, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)