Sez. T, Sentenza n. 33967 del 23/12/2024 (Rv. 673295-01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE | Tassazione ex art. 14, comma 4, della l. n. 537 del 1993 - Proventi derivanti da attività illecita - Fondamento - Sottoposizione del contribuente a sequestro o confisca penale - Spossessamento - Causa di esclusione dell'imponibilità - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE
In tema di rapporti tra confisca e imposizione ai fini IRPEF nello stesso periodo di imposta, l'art. 14, comma 4, della l. n. 537 del 1993 (nella formulazione ratione temporis applicabile) consente la tassazione dei proventi derivanti da attività illecite solo in assenza di loro sequestro o confisca, per evitare la loro esclusione dalla imposizione fiscale, costituendo comunque espressione di capacità contributiva; in caso contrario, la confisca dei proventi illeciti, con spossessamento del contribuente, incide sulla sua effettiva forza economica tramite l'atto ablatorio disposto dal giudice penale e comporta il venir meno del presupposto dell'imposizione personale in capo allo stesso, che legittima il prelievo tributario.
Costituzione art. 53, Legge 24/12/1993 num. 537 art. 14 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)