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Sez. 5 - , Ordinanza n. 28375 del 05/11/2019 (Rv. 655895 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE | Proventi derivanti da attività illecita - Tassazione ex art. 14 della l. n. 357 del 1993 - Sottoposizione dei proventi a sequestro o confisca penale - Operatività come causa di esclusione dell'imponibilità - Condizioni - Intervento del provvedimento ablatorio entro il periodo di imposta cui il provento si riferisce - Applicazione in caso di eventi ablatori successivi - Esclusione.
Stato
decisa il 2019-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655895-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi, l'esclusione originaria dei proventi da attività illecite dalla base imponibile ai sensi dell'art. 14, comma 4, della l. n. 537 del 1993, ove sottoposti a sequestro o confisca penale, opera a condizione che il provvedimento ablatorio sia intervenuto, al più, entro la fine del periodo di imposta cui il provento si riferisce, e non anche in caso di eventi posteriori alla realizzazione del presupposto impositivo, con i conseguenti obblighi di dichiarazione e di versamento, per i quali si pone solo una questione di diritto al rimborso dell'imposta versata divenuta indebita.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 53, Legge 24/12/1993 num. 537 art. 14 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)