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Sez. 5, Sentenza n. 4300 del 04/03/2015 (Rv. 634978 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER LA COOPERAZIONE - IN GENERE | Società cooperative - Agevolazioni tributarie o esenzioni - Presupposti di applicabilità ex art. 14 del d.P.R. n. 601 del 1973 - Parere preventivo degli organi di vigilanza - Limiti.
Stato
decisa il 2015-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634978-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER LA COOPERAZIONE - IN GENERE

In tema di agevolazioni tributarie in favore delle società cooperative, la conformità degli statuti ai principi legislativi in materia di mutualità comporta una presunzione di spettanza delle agevolazioni o esenzioni tributarie, sicché il procedimento di verifica dei "presupposti di applicabilità" di cui all'art. 14, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, che prevede come obbligatorio il preventivo parere degli organi di vigilanza, attiene ai soli casi in cui detta presunzione legale non operi, salva la facoltà dell'amministrazione di disconoscere le agevolazioni, per ogni singolo periodo d'imposta, sulla base di dati concreti, atti a dimostrare che la veste "mutualistica" funge da copertura ad una normale attività imprenditoriale. In tale ottica, il parere preventivo degli organi di vigilanza riguarda i soli requisiti soggettivi della società cooperativa, mentre l'ordinario potere di accertamento degli uffici finanziari ha ad oggetto la natura e le modalità di svolgimento dell'attività produttiva della cooperativa stessa.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 601 art. 10, DPR 29/09/1973 num. 601 art. 11 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 601 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)