Sez. 5, Sentenza n. 2849 del 24/02/2012 (Rv. 621844 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER LA COOPERAZIONE - IN GENERE | Presupposti di applicabilità - Procedimento di verifica - Parere preventivo degli organi di vigilanza - Oggetto - Requisiti soggettivi della società cooperativa - Uffici finanziari - Accertamento circa l'attività produttiva in concreto svolta - Necessità del detto parere - Esclusione - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI PER LA COOPERAZIONE - IN GENERE
In tema di agevolazioni tributarie per la cooperazione, il procedimento di verifica dei "presupposti di applicabilità" di cui all'art. 14, terzo comma, del d.lgs. 29 settembre 1973, n. 601, che prevede come obbligatorio il preventivo parere degli organi di vigilanza, attiene ai soli requisiti soggettivi dell'ente, ma non riguarda le condizioni, stabilite dal precedente art. 10, relative alla natura e alle modalità di svolgimento della sua attività produttiva, di modo che, sotto questo profilo, nessun limite incontra l'ordinario potere di accertamento spettante all'amministrazione finanziaria, la cui attività, al riguardo, va ritenuta legittima, indipendentemente dall'esistenza o meno del suddetto parere. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso, essendo emerso, in sede di ispezione, all'esito della quale erano stati disconosciuti i benefici fiscali previsti dalla legge, che l'asserita veste mutualistica fungeva, in realtà, da copertura ad una normale attività di impresa).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 34 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 601 art. 10, DPR 29/09/1973 num. 601 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)