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Sez. 5, Sentenza n. 44898 del 01/10/2015 Ud. (dep. 09/11/2015) Rv. 265509 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Contratto di "leasing" - Appropriazione da parte dell'utilizzatore del bene oggetto di locazione finanziaria - Condizioni - Configurabilità della distrazione sia in caso di leasing traslativo che in caso di leasing di godimento.
Stato
decisa il 2015-10-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265509-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

In tema di bancarotta per distrazione di beni ottenuti in "leasing", ai fini della configurabilità del reato in capo all'utilizzatore poi fallito, è necessario che tali beni fossero nella sua effettiva disponibilità, in conseguenza dell'avvenuta consegna, e che di essi vi sia stata appropriazione, non rilevando la tipologia del contratto di "leasing" (traslativo o di godimento).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)